Dal 1 gennaio 2015 la Legge di Stabilità ha introdotto novità molto significative all’universo delle Partite Iva. In particolare parliamo del mondo del regime dei minimi.
Leggi le nuove scadenze fiscali del 2015
Quali sono le novità?
La prima differenza rispetto all’anno scorso è evidente dando un’occhiata ai requisiti richiesti per usufruirne. I cittadini che vogliono rientrare in questo nuovo regime dei minimi non devono più tener conto dei limiti d’età che filtravano gli accessi fino allo scorso anno. Ormai, grazie alla legge di stabilità 2015 è sufficiente che il proprio reddito non superi un determinato limite massimo diverso in base al tipo di settore lavorativo al quale si appartiene.
Il regime 2015 ha poi introdotto una differenza temporale. Fino al mese scorso infatti chi rientrava in questa tipologia di regime fiscale poteva rimanerci per un massimo di 5 anni. Oggi invece non ci sono più limiti da questo punto di vista.
E’ stata poi inserita un’unica imposta sostitutiva pari al 15% che sostituisce in tutto e per tutto l’IRPEF, l’IRAP e tutte le altre varie addizionali regionali. Si tratta di un’imposta maggiorata del 10% rispetto a quella precedente (del 5%), ma è comunque più bassa rispetto a quella delle altre partite IVA se ci si basa sui criteri vigenti fino al 31 dicembre 2014.
Nel nuovo regime inoltre l’imponibile non viene più calcolato sulla base della differenza tra costi e ricavi ma in modo forfettario e le “nuove attività” hanno il vantaggio che, aprendo una nuova partita IVA, possono usufruire di una riduzione dell'imponibile pari ad 1/3 rispetto a quanto stabilito appunto da questi nuovi criteri forfettari.
Per quanto riguarda il versamento dei contributi invece, nel nuovo regime dei minimi questi sono di tipo agevolato vista l’abolizione del vecchio reddito minimale annuo relativo ai versamenti previdenziali, mentre per quanto riguarda le spese del lavoratore autonomo sono stati fissati dei limiti: non oltre € 5.000 annui per collaboratori e dipendenti, e non oltre € 20.000 annui per l'acquisto di beni strumentali.
Dunque, se volete aprire una nuova Partita IVA e pensate di possedere tutti i requisiti richiesti per il nuovo regime dei minimi potete farlo interfacciandovi direttamente con l’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto “Salva Italia” ha introdotto la riforma dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il nuovo ISEE 2015, al fine di essere uno strumento ancora più equo nella distribuzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie tra i cittadini italiani, ha introdotto criteri di valutazione del reddito e del patrimonio ancora più precisi, insieme a un sistema di controlli più attenti rispetto al passato.
Ma quali sono le principali novità apportate dal decreto n.201 del 2011? Con il nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica) sono stati introdotti:
Il "modello MINI", una dichiarazione che semplifica compilazione e calcolo e che riguarda la maggior parte delle situazioni ordinarie;
Una dichiarazione a "moduli", specifici per una determinata prestazione o per una particolare condizione del beneficiario. In questo tipo di dichiarazione rientra, ad esempio, la richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità che possono far riferimento ad un nucleo familiare ristretto, oppure le prestazioni universitarie per studenti che non fanno parte del nucleo familiare di origine;
l'ISEE corrente, per chi perde il lavoro o subisce una diminuzione del reddito del 25%. Si tratta di una formula particolare che consente di aggiornare il proprio ISEE in qualsiasi momento dell’anno, senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione fiscale;
La semplificazione delle procedure: informazioni come il reddito complessivo o altri dati già registrati dall'INPS o dall'Agenzia delle entrate, vengono direttamente recuperate dagli archivi. Così non c’è più bisogno che se ne occupi il cittadino in sede di dichiarazione.
“È un impegno che avevo preso in Parlamento il 2 ottobre scorso e che avevo già comunicato in incontri istituzionali con i responsabili delle politiche sociali delle Regioni e dell'ANCI sin da luglio - sottolinea Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - con l'anno nuovo questo fondamentale tassello necessario alla riforma del nostro sistema di welfare potrà finalmente essere operativo. Il nuovo ISEE ci permetterà di identificare meglio le condizioni di bisogno della popolazione, consentendoci allo stesso tempo di contrastare le tante pratiche elusive ed evasive, purtroppo ancora diffuse nel nostro paese. Dotarsi di uno strumento come questo è ancora più importante in una fase storica come l'attuale, con il prolungarsi delle difficoltà economiche delle famiglie e la necessità di mantenere un controllo rigoroso della finanza pubblica".
Il 2015 è appena iniziato, ma per gli italiani è già tempo di fare i conti - letteralmente - con il fisco. Il mese di gennaio, infatti, è costellato di scadenze e la prima è giovedì 15 gennaio, ultimo giorno utile per espletare il ravvedimento operoso se non si è effettuato o si è effettuato in maniera insufficiente entro il 16 dicembre 2014 il versamento di imposte e ritenute. I titolari di Partita Iva possono procedere in modalità telematica, compilando il modello F24, mentre gli altri contribuenti devono rivolgersi a banche, sportelli postali e agenzie di riscossione. In entrambi i casi l'operazione comporta altresì il pagamento della maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%.
Venerdì 16 gennaio i titolari di Partita Iva sono di nuovo chiamati in causa, con il pagamento - sempre in modalità telematica - dell'Iva relativa a dicembre 2014, mentre i sostituti di imposta devono effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente, tramite modello F24 telematico per i titolari di Partita Iva e tramite modello F24 telematico o presso banche, sportelli postali, agenzie di riscossione per tutti gli altri contribuenti.
Lunedì 26 gennaio è la volta della presentazione Instrastat. Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile e gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale (4° trimestre 2014) devono presentare esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate - sempre telematicamente - gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese o nel quadrimestre precedente.
Mercoledì 28 gennaio, infine, è l'ultimo giorno per il ravvedimento operoso del versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2014, se non è stato effettuato o è stato effettuato in misura insufficiente entro il 29 dicembre 2014, pagando contestualmente la maggiorazione degli interessi legali e la sanzione ridotta al 3%.
Il 16 ottobre sono scaduti i termini per pagare la Tasi negli oltre 5 mila Comuni che hanno comunicato al MEF le aliquote dopo il 23 maggio ma entro il 30 settembre 2014. Una deadline che a causa del principio di autoliquidazione cui è soggetta l'imposta, che comporta l'onere a carico dei cittadini di procedere autonomamente a reperire tutti parametri necessari a calcolare l'importo della Tassa sui Servizi Indivisibili e a liquidarla, non è stata rispettata da tutti. Cosa deve fare, allora, chi non è riuscito a pagare la Tasi per tempo?
Per prima cosa è bene sapere che, in questo caso, diversamente dalla scadenza di giugno, per la quale non sono state previste sanzioni sui ritardi perché imputabili all'operato delle singole amministrazioni comunali, chi ha 'mancato' il termine stabilito dovrà corrispondere degli interessi di mora. Da normativa, la somma in questione dovrebbe essere pari al 30% dell'intero importo, ma l'uso del condizionale è permesso dalla possibilità di regolare le eventuali pendenze con il Fisco attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso.
Con questo procedimento, infatti, i ritardatari possono procedere al pagamento della Tasi versando un importo supplettivo modesto, la cui consistenza varia a seconda che si provveda a saldare il dovuto immediatamente dopo la scadenza dei termini o più in là nel tempo. Nello specifico, si parla di:
ravvedimento Sprint - per chi sceglie di saldare entro 14 giorni dalla data prevista, la sanzione è pari allo 0,2% del valore complessivo dell'imposta per ogni giorni di ritardo, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale dell'1% (che però può essere diverso a seconda del Comune);
ravvedimento Breve - per proprietari e affittuari che effettuano il pagamento dal 15° al 30° giorno dopo il termine stabilito, la multa è fissa e pari al 3% dell'ammontare della Tasi, più il consueto tasso giornaliero calcolato sugli interessi annuali dell'1%;
ravvedimento Lungo - per quanti decidono di versare l'Imposta sui Servizi Indivisibili oltre il 30° giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione relativo all'anno della violazione (30 giugno 2015), la sanzione è fissa e ammonta al 3,75% del valore dell'imposta, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 1%.
Una volta effettuato il calcolo della Tasi, per adempiere al pagamento la procedura è la medesima applicata per chi ha saldato la tassa entro i termini, ovvero tramite modello F24 o bollettino postale, tenendo presente che - come stabilito dal nuovo decreto Renzi - l'F24 per la Tasi va effettuato esclusivamente in modalità telematica, mentre il formato cartaceo può essere utilizzato solo da privati non titolari di Partita Iva, per importi inferiori a 1.000 euro e se non si utilizzano crediti.
Il 16 ottobre e il 16 dicembre sono le (ultime) due date entro le quali proprietari e inquilini sono chiamati a versare la prima e la seconda tranche della Tasi 2014 oppure a saldare in un'unica soluzione la nuova imposta sugli immobili. La scadenza del 16 ottobre riguarda i residenti nei Comuni che hanno comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili dopo il 23 maggio ma entro il 30 settembre, mentre quella del 16 dicembre riguarda proprietari e inquilini delle Amministrazioni inadempienti nei confronti del MEF - per le quali le aliquote sono congelate di deafult all'1 per mille - e tutti coloro che hanno scelto di versare la tassa in due rate.
Una vera e propria jungla di date, alla quale si aggiungono - danno e beffa - le difficoltà per pagare il tributo. Essendo in autoliquidazione, infatti, l'imposta è completamente a carico dei contribuenti, che hanno così piena responsabilità sia per quanto riguarda il calcolo della Tasi che per il suo versamento nelle casse dell'Erario. Come comportarsi allora? Per quanto riguarda il primo punto, in rete è presente più di una guida al calcolo della Tassa sui Servizi Indivisibili, con quelle di amministrazionicomunali.it e calcolotasi.it che risultano particolarmente ben fatte e semplici da utilizzare: inserendo i parametri richiesti, infatti, il sistema dà in automatico il risultato. Chi vuole fare da sè, invece, deve per prima cosa verificare la rendita catastale del fabbricato (o dei fabbricati) e delle relative pertinenze, rivalutarla del 5%, moltiplicare il risultato per un coefficiente che è diverso per ogni immobile e quindi aggiungere le aliquote e sottrarre le detrazioni decise dal Comune: una procedura non proprio immediata, che - in ultima istanza - può essere affidata al Commercialista o ai CAF. Per quanto riguarda il pagamento, invece, se si sceglie di effettuare il calcolo dell'imposta online con amministrazionicomunali.it, il sistema procede alla compilazione dell'F24 in automatico, mentre se si fa in autonomia è necessario inserire anagrafica e specifiche relative a immobile e Comune, operazione che viene effettuata da Commercialisti e CAF se si opta per delegare il tutto a un intermediario abilitato.
E la scelta di rivolgersi a un professionista può risultare particolarmente utile nel caso in cui il fabbricato (o i fabbricati) e le relative pertinenze siano affittati, dal momento che gli inquilini rappresentano una variabile che rende ancora più complesso il calcolo della Tasi. Se l'affittuario infatti è tale da più di 6 mesi, deve pagare una parte della Tassa sui Servizi Indivisibili che va dal 10 al 30%, in base a quanto stabilito dai singoli Comuni. Tuttavia, nella maggior parte dei casi le Amministrazioni hanno deliberato aliquote e detrazione sulla prima casa e sulla seconda casa, ma non hanno dato informazioni utili ai fini della quota proprietari e della quota inquilini: in questa circostanza, dunque, gli affittuari sono chiamati a versare una parte dell'imposta pari al 10%.
Per fare alcuni esempi concreti, per quanto riguarda il calcolo della Tasi a Milano, il capoluogo lombardo ha stabilito un'aliquota del 2,5 per mille sulle prime case e dell'11,4 per mille sulle seconde, fabbricati e pertinenze varie, mentre la percentuale a carico degli affittuari è del 10%. Il calcolo della Tasi a Roma è uguale, con l'unica differenza che la quota spettante agli inquilini è del 20%. Infine, il calcolo della Tasi a Napoli prevede un'aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze. In tutti e tre i casi, comunque, esistono specifiche detrazioni, per conoscere nel dettaglio le quali si rimanda ai siti dei singoli Comuni e alle rispettive delibere.
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito una nuova guida dedicata al Rimborso delle imposte, mettendo in condizione coloro che vantano crediti nei confronti dell'Istituto di riscuotere le pendenze. Ma come funziona la procedura?
Fermo restando che il versamento della somma attesa da parte delle Agenzie delle Entrate può essere effettuato in più modi, per velocizzare i tempi e agevolare i contribuenti l'Istituto invita coloro che hanno diritto ad alcune tipologie di rimborsi fiscali (di valore complessivo superiore a 100.000 euro, contributi del 5 per mille, ecc.) a comunicare il proprio codice IBAN o BIC/SWIFT in caso di operazioni internazionali, compilando l'apposito modulo (Persone fisiche o Soggetti diversi dalle persone fisiche) presente sul sito agenziaentrate.gov.it e consegnandolo presso un ufficio dell'Agenzia oppure utilizzando Fisconline ed Entratel. Chi volesse avvalersi della modalità telematica e non è ancora iscritto al servizio può farlo in pochi semplici step, accedendo al format predisposto sempre su agenziaentrate.gov.it.
Perché l'Agenzia delle Entrate autorizzi il pagamento è necessario che tra gli intestatari del conto corrente indicato ci sia il beneficiario del rimborso, mentre è possibile modificare o cancellare i dati inseriti semplicemente comunicando il nuovo IBAN, BIC o SWIFT (che saranno recepiti in automatico dal sistema) o eliminandoli. In quest'ultimo caso, l'Istituto effettuerà il pagamento con un'altra modalità, di solito un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.
In tal senso, se il contribuente sceglie di non utilizzare l'accredito diretto su conto corrente, l'Agenzia delle Entrate procede in modi diversi a seconda dell'importo. In particolare, le somme fino a 1.549,37 euro sono liquidate in contanti presso gli Uffici Postali al beneficiario o a un delegato muniti di documento di identità ed eventuale autorizzazione e quelle da 1.549,37 a 51.645,69 euro con un vaglia bancario. Oltre i 51.645,69 euro, invece, l'Istituto applica il solo accredito diretto su conto corrente, per cui, in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie, il rimborso non viene erogato.
Il 10 settembre è scaduto il termine ultimo per i Comuni per comunicare al Ministero dell'Economia le aliquote Tasi 2014: come ribadito dal Dipartimento delle Finanze nella Nota n. 28926 del 2 settembre, infatti, ai fini delle delibere relative alla Tassa sui Servizi Indivisibili non ha alcun rilievo la proroga al 30 settembre della data per l'approvazione del bilancio degli enti locali.
I residenti nei Comuni che hanno provveduto a mettersi in regola entro tale termine, dunque, il 16 ottobre saranno chiamati a versare la prima rata della Tasi 2014, dopo che gli abitanti delle amministrazioni che invece hanno effettuato la comunicazione entro il 23 maggio hanno già regolato detto pagamento il 16 settembre. Per queste due categorie l'appuntamento con la seconda e ultima tranche della tassa sulla casa sarà quindi il 16 dicembre, data entro la quale gli abitanti dei Comuni che non hanno deliberato le nuove aliquote Tasi 2014 dovranno versare l'intera cifra in un'unica soluzione.
Un esborso che in alcuni casi si annuncia tutt'altro che lieve, appena mitigato dal fatto che nei Comuni 'inadempienti' le aliquote saranno congelate all'1 per mille: una piccola consolazione, considerato che diverse città capoluoghi le hanno portate al massimo, ovveo al 3,3 per mille per le prime case e all'11,4 per mille per tutti gli altri immobili, anche se non sono mancate amministrazioni 'clementi', come per esempio Milano e Roma (2,5 per mille per le prima case) e Firenze, che ha scelto applicare la Tasi solo alla prima casa.
A pagare la nuova tassa sono stati e saranno non solo i proprietari, ma anche gli affittuari, chiamati a corrispondere una cifra variabile dal 10 al 30% dell'importo totale, che possono verificare l'aliquota applicata nel proprio Comune di residenza all'indirizzo finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.html, dove è disponibile una guida aggiornata con le ultime delibere, contenente altresì eventuali detrazioni (decise in autonomia dalle singole amministrazioni).
Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle rate della Tasi, infine, queste ultime prevedono che la quietanza possa essere effettuata tramite bollettino postale o modello F24 (telematico, in banca e in posta), tenendo presente che per importi superiori a 1.000 euro il versamento sarà effettuato con addebito su conto corrente bancario.
Novità dall'Agenzia delle Entrate e questa volta non si tratta di tasse. L'ente pubblico italiano "che svolge le funzioni relative alla gestione, all'accertamento e al contenzioso dei tributi con l'obiettivo di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali" ha pubblicato infatti sul proprio sito agenziaentrate.gov.it (Home/L'Agenzia comunica/Prodotti editoriali/Guide fiscali/L'Agenzia informa) due nuove guide dedicate rispettivamente a Rimborso delle imposte e Cartelle di pagamento e riscossione coattiva.
Scendendo nello specifico, per quanto riguarda i rimborsi fiscali l'Agenzia delle Entrate spiega che "il modo migliore per accelerare la restituzione delle somme è quello di comunicare il codice Iban" agli uffici competenti, così che l'importo possa essere versato sul conto corrente bancario o postale. Diversamente, in caso di crediti non superiori a 999,99 euro è possibile riscuotere gli stessi in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, mentre dai 1.000 euro in su è emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia. Per informazioni su eventuali rimborsi è possibile rivolgersi all'ufficio territoriale di competenza, chiamare il numero verde 848.800.444 oppure consultare il proprio Cassetto Fiscale (se abilitati).
Nella guida dedicata a Cartelle di pagamento e riscossione coattiva, invece, l'Agenzia delle Entrate invita per prima cosa i contribuenti a verificare la provenienza delle cartelle di pagamento, "per ottenere informazioni e avanzare eventuali contestazioni all'ente effettivamente responsabile dell'addebito", e quindi ricorda che con la Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) a partire dal 1° gennaio 2013 la riscossione da parte dei soggetti incaricati è sospesa se il debitore è in possesso di documentazione che attesta che la richiesta del/dei creditore/creditori è soggetta a:
prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo);
provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
sospensione amministrativa o giudiziale;
sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;
pagamento in favore dell'ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo;
qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
L'Agenzia delle Entrate specifica poi i termini di notifica e pagamento delle cartelle e, da ultimo, si sofferma sulla possibilità della loro rateizzazione e quindi sulla procedura di compensazione tra cartelle e crediti di imposta e tra cartelle e crediti verso la PA. Nel primo caso è necessario presentare il modello F24 Accise (codice tributo RUOL) entro 60 giorni dalla notifica delle cartelle (ricordando che dal 1° gennaio 2011 questa opzione non è applicabile se esistono debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e oneri accessori di importo superiore a 1.500 euro scaduti), mentre nel secondo bisogna procedere alla certificazione del credito per mezzo della piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.
Equitalia riapre i termini della rateizzazione delle cartelle esattoriali per contribuenti che avevano perso tale opportunità lo scorso anno. Si tratta di una nuova misura che va incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese, dopo la proroga della sanatoria 2014 avvenuta nei mesi scorsi.
Il provvedimento è contenuto nel D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (così detto Decreto Legge Irpef), e consente di essere riammessi al beneficio a condizione che la decadenza sia avvenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013, mentre la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. La misura era stata proposta dall’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo, durante l’audizione parlamentare dello scorso 20 Marzo, e immediatamente accolta del Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mauro Maria Marino, fino alla definitiva approvazione in sede di conversione del Decreto Legge Irpef.
Sulla base delle stime di Equitalia, potrebbero essere ammessi alla nuova rateizzazione circa venti miliardi di euro. Sono tuttavia molteplici i limiti posti dal legislatore:
possono essere richieste fino a un massimo di 72 rate mensili (non 120 come in precedenza);
gli importi delle rate non possono essere inferiori ai 100 euro;
il piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
relativamente ai debiti fino a 50 mila euro, è possibile richiedere la rateizzazione con domanda semplice, mentre con riferimento ai debiti che superano i 50 mila euro la procedura è più complessa e prevede una verifica preventiva della situazione di difficoltà economica.
La documentazione necessaria ai fini della rateizzazione delle cartelle Equitalia 2014 può essere presentata dal contribuente direttamente presso uno degli sportelli dell'agenzia del territorio competente o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le informazioni per la presentazione della domanda di rateazione - e i relativi moduli - sono disponibili sul sito web Equitalia (nella sezione "Rateizzare").