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Rinegoziazione mutuo prima casa: tutto quello che c'è da sapere
Scritto il 2013-08-12 da Silvia Artana su Mutui

Fonte: www.guida-immobiliare.com

Può succedere che arrivati a un certo punto del piano di ammortamento del finanziamento richiesto per l'acquisto della prima casa ci si trovi nella condizione di non riuscire più a pagare la rata stabilita inizialmente o, al contrario, di voler estinguere prima il debito. In tal caso, allora, è possibile attuare una procedura che viene indicata come rinegoziazione del mutuo.

La rinegoziazione del mutuo - che non va confusa con la sostituzione e la surroga, che prevedono nel primo caso la chiusura di un contratto e la stipula di uno nuovo e nel secondo il trasferimento del finanziamento da un soggetto erogatore a un altro - è un'opportunità che può essere presa in considerazione, esclusivamente di comune accordo, dai medesimi finanziatore e contraente che hanno sottoscritto il mutuo in origine e prevede la variazione solo di alcune clausole, come la durata residuale del piano di ammortamento e la tipologia di tasso applicato.

La rinegoziazione del mutuo prima casa può essere effettuata con un semplice scambio di corrispondenza tra banca e cliente, senza l'avallo di un notaio, e non prevede costi, come sancito anche dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Manovra Finanziaria 2008), in base alla quale "resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata".

Le caratteristiche e le modalità della rinegoziazione sono invece definite dalla Convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che stabilisce in primis che essa possa essere attuata per "i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008" e fruita anche dai "mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo".

In base alla Convenzione tra ABI e MEF, inoltre, "l'estinzione anticipata del mutuo oggetto di rinegoziazione non comporta l'applicazione di penali", neanche in caso "di rimborso anticipato del saldo del conto accessorio", ovvero il conto sul quale va eventualmente a convergere la differenza tra rata originale e nuova rata del mutuo che "generi saldi a favore del mutuatario". Da ultimo, infine, banche e intermediari hanno l'obbligo di formulare la "proposta di rinegoziazione alla clientela interessata" per iscritto, con specificata la data e "tutti gli aspetti e gli effetti dell'offerta", che da un punto di vista fiscale devono mantenere i benefici preesistenti.

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